La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 8444 del 28 aprile 2016, ha affrontato un tema assai dibattuto, riguardante il riassorbimento o meno della indennità di vacanza contrattuale, che viene riconosciuta ai dipendenti pubblici in caso di tardivo rinnovo del ccnl. I Giudici della Suprema Corte, nell’accogliere le tesi del datore di lavoro (il Miur) – che si era visto dare ragione in appello, dopo essere risultato soccombente in primo grado – hanno sottolineato che «una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, non possa più riconoscersi per lo stesso periodo l’indennità di vacanza contrattuale,
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