L’INPS con il messaggio n° 6704 del 03/11/2015 ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, fornisce indicazioni più dettagliate riguardo alla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio INPS.
Messaggio n° 6704 del 03/11/2015
OGGETTO: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.