Più tempo per stare con i figli. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, e il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 saranno prorogati sperimentalmente per l’anno 2016. Contestualmente il congedo obbligatorio del padre sarà aumentato a due giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Il licenziamento per cosiddetto «scarso rendimento» costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. codice civile. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 09 luglio 2015, n. 14310 mediante la quale ha rigettato le tesi di parte ricorrente e confermato quanto già statuito dalla Corte di Appello di Torino, sentenza 2 febbraio 2012, n. 59.Tratto da www.diritto.it
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L’INPS con il messaggio n° 6704 del 03/11/2015 ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, fornisce indicazioni più dettagliate riguardo alla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio INPS.
Messaggio n° 6704 del 03/11/2015
OGGETTO: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
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Dott. Damiano Curcio – Ufficio Studi CSA della Cisal Università
Alcuni chiarimenti in merito a diverse domande pervenute a questo ufficio studi, in particolare ci si riferisce ad un articolo apparso sui media nazionali nei giorni scorsi dal titolo “manca poco tempo” i cui contenuti lasciano intendere che è conveniente transitare dal TFS (trattamento di fine servizio ovvero cd “buonuscita”) al TFR (Trattamento Fine Rapporto) entro il 31 dicembre del corrente anno, per i dipendenti pubblici assunti ante 1/01/2001. Sull’argomento, già discusso in diversi incontri del Consiglio Generale del CSA della CISAL Università avevamo già previsto che all’ultimo sarebbe partita la campagna acquisti mirata a convincere qualche sprovveduto.
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“Se le condizioni per il rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego saranno quelle annunciate da Renzi in conferenza stampa, la nostra risposta al tavolo negoziale non potrà che essere ´buongiorno´ e ´arrivederci´”
Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta lo stanziamento di 300 milioni di euro previsto dalla legge di Stabilità approvata ieri dal Consiglio dei Ministri.
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