C’era una volta la meritocrazia, o almeno c’era la volontà di affermarla, o forse soltanto la corsa a esserne ricordati come i promotori. C’era bisogno di qualità e di merito nell’università – si proclamava all’unisono nei palazzi della politica, sulla stampa che conta, tra gli accademici più meritevoli e baldanzosi.

Fonte Cgu-Cisal. In vista del tanto atteso rinnovo contrattuale del pubblico impiego, si comincia a ragionare sulla definizione delle aree contrattuali, primo e propedeutico passo verso il rinnovo. Dal convegno della Cosmed arriva la notizia che l’Aran (per voce del presidente Sergio Gasparrini) e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (per voce del Sottosegretario Angelo Righetti) concordano nel voler istituire un’apposita area contrattuale per quanto riguarda la Sanità, distinguendola dal resto del pubblico impiego. Stessa intenzione verso il settore della Scuola, mentre viene data conferma che la dirigenza medica e scolastica non saranno interessate dalle disposizioni dei decreti delegati della legge 124/2015 (Riforma della PA).
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Più tempo per stare con i figli. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, e il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 saranno prorogati sperimentalmente per l’anno 2016. Contestualmente il congedo obbligatorio del padre sarà aumentato a due giorni, da godersi anche in via non continuativa.
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Il licenziamento per cosiddetto «scarso rendimento» costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. codice civile. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 09 luglio 2015, n. 14310 mediante la quale ha rigettato le tesi di parte ricorrente e confermato quanto già statuito dalla Corte di Appello di Torino, sentenza 2 febbraio 2012, n. 59.Tratto da www.diritto.it
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L’INPS con il messaggio n° 6704 del 03/11/2015 ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, fornisce indicazioni più dettagliate riguardo alla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio INPS.
Messaggio n° 6704 del 03/11/2015
OGGETTO: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
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